STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI STUDI STORICI TRADATESI
Allegato al Verbale di Assemblea del 31/03/2012

Costituzione – Denominazione – Sede

Art. 1. E’ costituita con sede in Tradate (Va), via Mameli numero 13 presso la Civica Biblioteca, l’Associazione Culturale denominata “ASSOCIAZIONE DI STUDI STORICI TRADATESI” in conformità al dettato della Legge 266/91, che le attribuisce la qualificazione di “Organizzazione di Volontariato” e che le consente, una volta acquisita l’iscrizione al Registro Regionale Generale delle Organizzazioni di Volontariato, di essere considerata ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2. L’“ASSOCIAZIONE DI STUDI STORICI TRADATESI”, più avanti chiamata per brevità semplicemente Associazione o anche “A.S.S.T.”, ha durata illimitata, non ha scopo di lucro e persegue nell’ambito territoriale locale esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità – attività

Art. 3. L’associazione si propone come obiettivo lo studio e l’approfondimento della storia antica e recente del territorio di Tradate ed Abbiate Guazzone e dei territori limitrofi o che sono in rapporto alla zona naturale di espansione delle singole attività o dei singoli aspetti culturali inerenti, nonché lo studio sulla vita e le opere degli uomini illustri che ivi hanno avuto i natali o che vi hanno operato in modo significativo.

Art. 4. L’associazione, nei limiti di riferimento della normativa sul volontariato, realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo esemplificativo:

a) Gestire una biblioteca rispondente allo scopo sopraddetto a disposizione di chiunque possa avere interessi in argomento;
b) Intrattenere rapporti con Istituti od Associazioni aventi carattere storico-artistico in modo da poter fruire di continui scambi culturali;
c) Incoraggiare la ricerca storico-artistica sia sotto forma di studi e documentazioni, sia come ricerca del materiale storico-artistico e culturale in genere conservato nei musei e nelle raccolte private in accordo con le autorità tutorie ed i singoli proprietari;
d) Valorizzare e divulgare testimonianze della storia più antica con riunioni, conferenze, esposizioni, visite a monumenti e musei;
e) Pubblicare una propria rivista (“Quaderni di Storia Tradatese”), che intende raccogliere, oltre alle attività dell’Associazione, studi, memorie, dissertazioni, notizie corrispondenti allo scopo dell’Associazione stessa, nonché curare eventuali altre pubblicazioni (monografie, guide, stampa di cartoline ecc) purché siano di argomento connesso all’ambito degli interessi dell’Associazione. Tali pubblicazioni potranno essere divulgate anche avvalendosi della stampa periodica locale “La Concordia”, “Città di Tradate, “Comunità in dialogo”), il tutto nel rispetto delle leggi in materia di editoria;
f) Attuare iniziative per la salvaguardia del patrimonio storico-artistico in Tradate;
g) Realizzare un “Museo Cittadino” d’intesa con l’amministrazione comunale di Tradate;
h) Essere referente sul territorio con il mondo della scuola per quanto attiene lo studio storicoartistico anche incentivando tesi di laurea e/o promuovendo annualmente borse di studio.
i) Ogni altra attività utile al raggiungimento dello scopo istituzionale e consentita dalla normativa di riferimento, tra cui la concessione di borse di studio a studenti meritevoli.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’Associazione potrà organizzare raccolte pubbliche occasionali di fondi finalizzate
al proprio autofinanziamento ed effettuare attività produttive e commerciali  marginali ai sensi del DM 25 maggio 1995.

Soci
Art. 6. Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall’assemblea.

Art. 7. Gli associati sono suddivisi nelle seguenti categorie: a) onorari; b) fondatori; c) ordinari; d) sostenitori
a) Sono Associati onorari coloro la cui ammissione, previa richiesta, viene deliberata, per particolari meriti personali o per la eventuale collaborazione dagli stessi prestata all’Associazione, dal Consiglio Direttivo con votazione approvata a maggioranza dei due terzi dei votanti con la presenza di almeno metà degli Associati. Detta categoria di associati ha l’obbligo esclusivo di prestare
attività di consulenza all’Associazione nell’ambito dell’oggetto sociale.
b) Sono Associati Fondatori: coloro che risultano dall’atto costitutivo. Detti membri costituiscono, per il primo biennio il Consiglio Direttivo.
c) Gli Associati ordinari e gli Associati Sostenitori si distinguono a seconda delle quote di ammissione rispettivamente fissate di anno in anno dall’Assemblea. La domanda di ammissione all’Associazione per dette ultime categorie di associati sarà approvata dal Consiglio Direttivo con deliberazione presa a maggioranza semplice dei suoi membri.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo che deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. Le qualifiche di Associato ordinario e
Sostenitore, hanno durata annuale, dal 1° aprile o dall’atto di ammissione, fino al 31 marzo successivo, salvo dimissioni scritte presentate entro il trimestre precedente.

Diritti e doveri dei soci

Art. 9. Tutti i soci hanno il diritto di:
a) frequentare i locali dell’Associazione negli orari e nei giorni consentiti;
b) partecipare alle manifestazioni organizzate dall’associazione;
c) intervenire e discutere nell’assemblea generale;
d) ricevere una copia della rivista dell’Associazione (“QUADERNI DI STORIA TRADATESE”) dell’anno in corso;
e) ricevere la tessera dell’Associazione.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
Gli associati hanno il dovere di:
a) osservare lo Statuto, i Regolamenti e le deliberazioni dell’Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo;
b) non svolgere in nessun caso attività di carattere politico nei locali e in nome dell’Associazione;
c) astenersi dal prendere parte a riunioni di qualsiasi genere contro gli scopi dell’Associazione senza la preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo.
L’Associazione si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni gratuite svolte dai propri aderenti. Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 10. La qualità di socio si perde:
a) per morte;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
d) per esclusione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.

Art. 11. Possono altresì aderire all’Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti. I sostenitori non sono soci e quindi non hanno il diritto di  elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 12. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Assemblea dei soci

Art. 13. L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del rendiconto economico consuntivo, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o mail a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.

Art. 14. L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 15. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 16. Nelle delibere di approvazione del Rendiconto e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da
apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.

Art. 17. L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– discute ed approva il rendiconto preventivo e consuntivo;
– definisce il programma generale annuale di attività;
– procede alla nomina dei consiglieri e delle altre cariche elettive determinandone previamente il numero dei componenti;
– determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
– discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
– delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
– decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 10;
– discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.

Art. 18. L’Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli
associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 11 membri, nominati dall’Assemblea; esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta mediante invio di mail almeno 7 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei
consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Il consiglio nomina, scegliendoli anche fuori del Consiglio stesso, purché tra gli associati, un economo -tesoriere, un direttore storico-artistico che sovrintenda
l’attività dell’associazione, il direttore del costituendo Museo storico e, per la collana “QUADERNI DI STORIA TRADATESE”, un comitato di redazione formato da un numero variabile da tre a cinque membri, i quali eleggono al loro interno un direttore responsabile. Tutte le cariche di cui sopra hanno durata triennale
e sono rinnovabili.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci. Nello specifico:
– elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
– elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
– nomina il tesoriere e il segretario;
– attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
– predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
– presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il rendiconto preventivo per l’anno in corso.
– conferisce procure generali e speciali;
– assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
– propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi
sociali;
– riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
– ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
– delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Segretario e Tesoriere

Art. 24. Il segretario cura gli affari di segreteria e custodisce i registri delle Assemblee, aggiorna l’albo dei Soci, riceve le domande di ammissione dei soci, redige i verbali del consiglio e quelli delle assemblee; collabora con il tesoriere.

Art. 25. Il tesoriere sotto la sua personale responsabilità custodisce il denaro ed ogni altro valore affidatogli dall’associazione; cura la tenuta dei libri  dell’amministrazione; si interessa della riscossione delle quote sociali, collabora con il segretario e redige il bilancio da presentare ogni anno all’assemblea per
l’approvazione.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27. Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione nei limiti della legislazione di riferimento.
Art. 27. Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione: un eventuale avanzo di gestione deve quindi essere reinvestito a favore dello scopo associativo. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,
esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni

Art. 29. Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 18 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Controversie

Art. 30. Tutte le eventuali controversie fra i soci o tra queste e l’associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre probiviri di cui due nominati dalle parti interessate ed un terzo indicato dai primi due. Essi giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. Il loro lodo è inappellabile.

Norma finale

Art. 31. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Tradate, data 31/03/2012
Letto, approvato, confermato e sottoscritto.